La legge 6 maggio 2021 n. 61 ha introdotto la possibilità di fruire del "Congedo 2021 per genitori" anche in modalità oraria, dal 13 maggio 2021 fino al 30 giugno 2021.
Il congedo a ore per genitori, è previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da Covid, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica
Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3,comma 3,della legge 5 febbraio 1992 n.104 a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS CoV-2
Il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria
Puo' essere fruito da entrambi i genitori purchè la fruizione avvenga in maniera alternata
La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è inoltre possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave
Sono invece compatibili due richieste di "Congedo 2021 per genitori" in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purchè le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.
Si ricorda che le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, sono a cura dell'Amministrazione pubblica
Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0498223562
Si riporta una sintesi delle diverse tipologie di prestazioni a sostegno del reddito rivolte al sostegno delle famiglie previste per le categorie dei Lavoratori Autonomi e dei Lavoratori Dipendenti.
Coltivatori diretti/art/comm: assegni familiari e Assegno unico temporaneo con ISEE
Oltre alle consuete domande di assegni familiari, dal primo luglio è attiva la procedura per presentare anche domanda di Assegno unico temporaneo, in attesa della riforma dell’assegno unico al nucleo familiare; sono interessati i lavoratori autonomi (Coltivatori diretti/art/comm), i disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali e gli incapienti.
Possono richiedere l’assegno unico temporaneo tutti coloro che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare e nel cui nucleo familiare sia presente almeno un figlio minore, la validità va dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Per poter valutare il diritto e presentare domanda è obbligatorio essere in possesso di un ISEE non superiore a 50.000€, la domanda presentata entro il 30 settembre consente di ricevere gli arretrati dal 1 luglio 2021, diversamente la decorrenza è dal mese di presentazione della domanda stessa.
L’importo dell’assegno unico temporaneo si differenzia in funzione dell’ISEE e dal numero dei figli minori componenti il nucleo familiare. In presenza di figli minori con disabilità è incrementato di 50,00€.
L’importo dell’assegno familiare dal 1 luglio 2021 sarà maggiorato fino a due figli di 37,50€ in capo a ciascun figlio, per nuclei in cui siano presenti almeno 3 figli la maggiorazione per ciascun figlio è di 55,00€.
Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.
Lavoratori dipendenti del settore privato: assegno al nucleo familiare (ANF)
È una prestazione previdenziale anticipata dal datore di lavoro che viene erogata al lavoratore dipendente nel corso dell'attività lavorativa. Lo scopo e funzione è quello di sostenere i nuclei familiari composti da più persone i cui redditi sono ricompresi in fasce stabilite annualmente. Esso spetta pertanto in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. I presupposti per il riconoscimento della prestazione e le modalità di corresponsione non sono cambiate rispetto all'anno precedente.
L’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie:
Recentemente l'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, una maggiorazione d'ufficio riconosciuta:
In merito alla COMPATIBILITA’ tra ANF e Assegno Temporaneo – che si rivolge ad una platea di soggetti diversi da quelli avente diritto agli ANF l’art.4 del D.L. 79/2021 dispone che: l’Assegno temporaneo non è compatibile con l’ANF. Pertanto, si ritiene che nel caso di nuclei familiari a composizione mista – vale a dire nei casi in cui ci siano componenti che possono richiedere gli ANF e componenti rientranti tra i richiedenti ammessi all’Assegno Temporaneo - trovano applicazione le disposizioni in materia di ANF.
L’Inps chiarisce altresì che trovano applicazione le disposizioni in materia di ANF anche quando:
l’ANF sia riconosciuto a soggetto diverso dal lavoratore/assimilato che fa domanda.
Es. genitore separato/naturale che fa domanda di ANF percepiti dal genitore separato/naturale: in questo caso l’eventuale maggiorazione spetta comunque a quest’ultimo.
L’ANF sia riconosciuto a soggetti con minori a proprio carico diversi dai genitori.
Es. nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente e pertanto l’ascendente farà domanda di ANF e percepirà eventuali maggiorazioni, mentre i genitori non potranno richiedere l’Assegno temporaneo.
LAVORATORI AGRICOLI precisazioni:
(OTD) I lavoratori agricoli a tempo determinato presentano la domanda con pagamento diretto da parte dell'INPS utilizzando il medesimo applicativo web delle pratiche di disoccupazione agricola, solitamente inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda per i soli assegni familiari è presentabile anche dopo quella data considerato il termine prescrizionale di cinque anni.
(OTI) I lavoratori agricoli a tempo indeterminato hanno diritto all'analoga prestazione ANF prevista per tutti i lavoratori del settore privato con la sola differenza della modalità di inoltro dell'istanza. Che dovrà essere presentata direttamente al datore di lavoro agricolo, che procederà ai pagamenti e ai successivi conguagli.
IMPIEGATI AGRICOLI. Gli impiegati agricoli ricevono gli ANF con le medesime procedure dei lavoratori del settore privato extra agricolo. Con l'obbligo di invio delle domande esclusivamente in modalità telematica dal portale INPS.
Da informazioni assunte per le vie brevi presso la Direzione Generale dell’INPS abbiamo appreso che gli avvisi di pagamento relativi ai contributi previdenziali dei lavoratori autonomi agricoli per l’anno 2020 non sono stati ancora resi disponibili a causa della mancata pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro che fissa i valori dei salari medi convenzionali sui quali si calcolano i contributi in questione.
L’INPS ha già provveduto ad effettuare le tariffazioni che comunque non può rendere disponibili fino a quando non verranno ufficializzati i valori dei salari medi convenzionali.
Da parte nostra abbiamo sollecitato l’Istituto previdenziale affinché completi le operazioni nel più breve tempo possibile, riservandoci di chiedere formalmente una proroga della scadenza laddove non ci fosse un sufficiente margine di tempo per il pagamento.
Fino al 15 luglio sono aperti i termino per presentate le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri. Lo stabilisce il decreto interministeriale Interno, Economia, Lavoro e Politiche agricole del 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio, che indica i requisiti richiesti per fruire della sanatoria.
Si ricorda che sono interessati tre settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico e prevede un doppio binario.
Per quanto concerne la regolarizzazione di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’ 8 marzo 2020, le istanze di assunzione dei lavoratori dovranno essere presentate con modalità informatiche sull’applicativo all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e la procedura sarà gestita dallo Sportello unico per l’immigrazione. Il cittadino straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo.
I datori che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, devono invece presentare istanza telematica all’Inps sull’apposita applicazione sul sito dell’Inps (www.inps.it).
L’emersione prevede un esborso di 500 euro per pratica oltre a un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che verrà determinato. Intanto l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 27/E, i codici tributo per il versamento, tramite F24 dei contributi forfettari.
Un canale a parte viene attivato dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che potrà presentare domanda per un permesso della durata di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione, dimostrando di aver svolto attività nei settori interessati dalla norma. In quest’ultimo caso, le istanze andranno presentate direttamente alla Questura. Il costo dell’inoltro della domanda è di 30 euro (oltre alla marca da bollo da 16 euro), l’accesso alla procedura di 130 euro. L’articolo 7 del decreto elenca la documentazione ritenuta valida per la dimostrazione di un rapporto di lavoro intercorso in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019.
L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30mila euro annui. Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. Se la dichiarazione di emersione interessa familiari, conviventi o meno, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore non può essere inferiore a 20mila euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27mila euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Con circolare n. 76 del 23 giugno, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione dell’art. 94 del D.L. n. 34/2020 (recante disposizioni per la promozione del lavoro agricolo), con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’assunzione con questa specifica tipologia contrattuale riguardi soggetti percettori di NASPI e DIS-COL.
La norma, grazie anche all’azione di Confagricoltura, ha riconosciuto ai datori di lavoro del settore agricolo, in relazione all’emergenza epidemiologica, la possibilità di assumere con contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per altri 30 giorni, soggetti percettori di integrazioni salariali (con sospensione a zero ore), di disoccupazione non agricola (NASPI e DIS-COL) o di reddito di cittadinanza (RdC), senza far perdere loro le indennità spettanti nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Si tratta in sostanza di un contratto di lavoro a termine soggetto alle medesime regole degli altri rapporti di lavoro in agricoltura, con trattamento economico e normativo uguale a quello applicato alla generalità dei lavoratori agricoli nel rispetto della contrattazione collettiva di settore (CCNL e CPL), e con le medesime tutele, ma che deve rispettare due condizioni:
Con riguardo a quest’ultimo aspetto (durata del contratto e del rinnovo) la circolare INPS fornisce un primo importante chiarimento precisando che “i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro”; il contratto di lavoro può dunque essere stipulato anche per un arco temporale superiore ai 30 giorni, l’importante è che le giornate di effettivo lavoro non superino detto limite (30).